Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 04/04/2006 n. 216

b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica

c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.

2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento il Comitato si avvale del supporto tecnico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

-Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo.

3. E' istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo il Registro dei verificatori accreditati. Tale registro viene gestito sulla base di disposizioni impartite dal Comitato.

4. Il Comitato assicura il riconoscimento, in regime di reciprocità, degli attestati di verifica emessi da verificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea.

5. Alla gestione del registro di cui al comma 3 si provvede con le risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 18 - Validità delle quote

1. Le quote hanno validità per le emissioni rilasciate durante il periodo di riferimento per il quale sono state assegnate.

2. Entro il 30 aprile del 2008 l'amministratore del registro cancella le quote assegnate per il primo periodo di riferimento che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 11.

3. A partire dal 2013, entro il 30 aprile del primo anno di ciascun periodo di riferimento, l'amministratore del registro cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 11. Il Comitato procede a sostituire le quote così cancellate tramite rilascio di quote valide per il periodo di riferimento in corso.

Art. 19 - Raggruppamenti

1. I gestori degli impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano istanza al Comitato precisando gli impianti e il periodo per i quali intendono costituire il raggruppamento e nominano un amministratore fiduciario quale responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.

2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui al comma

1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto termine è interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni ai gestori degli impianti e fino al ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni richieste.

3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento è conferito dai gestori degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di quote di emissione pari alla somma delle quote assegnate agli impianti stessi.

4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, all'amministratore fiduciario non è permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore appartenente al raggruppamento non sarà stata ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, nel caso di impianto appartenente a raggruppamento l'amministratore fiduciario sostituisce il gestore dell'impianto nell'ottemperanza agli obblighi di restituzione previsti dall'articolo 15, comma 7.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, relativamente alla restituzione di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni totali degli impianti appartenenti al raggruppamento, l'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 20, comma 7. La responsabilità dell'amministratore fiduciario non esclude la responsabilità di ciascun gestore per il pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie qualora a ciò non provveda l'amministratore fiduciario.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, nell'ambito delle procedure che regolano l'Italian Carbon Fund stabilisce le modalità attraverso le quali i crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e da attività di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15.

Art. 20 - Sanzioni

1. Chiunque esercita un'attività regolata dal presente decreto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attività dell'impianto.

3. Il gestore dell'impianto che non comunichi le informazioni di cui all'articolo 12 nei tempi e con le modalità ivi previsti è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Il Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le suddette informazioni a comunicarle entro quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attività dell'impianto.

4. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12 risultino false o non veritiere, il gestore dell'impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate false e non veritiere. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.

5. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12, verificate ai sensi dell'articolo 16, risultino non congruenti il gestore dell'impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate non conformi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.

6. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che entro il 30 aprile di ogni anno non presenti la dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, corredata dal relativo attestato di verifica di cui all'articolo 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

7. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che nei tempi previsti all'articolo 15, comma 7, non restituisca quote di emissioni i] nelle quantità di cui alla dichiarazione prevista all'articolo 16 comma 5, ii] in caso di omessa dichiarazione, nelle quantità pari alla quantità di emissioni effettivamente emesse, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate.

8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 21 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 21.

9. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 7 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro.

10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato di cui all'articolo 8 ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

11. Il verificatore che rilasci attestati di verifica pur essendo a conoscenza di differenze significative tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive è soggetto al ritiro dell'accreditamento e ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate.

Art. 21 - Chiusure e Sospensioni

1. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in cui interrompe le proprie attività in via definitiva.

2. Un impianto viene considerato in stato sospensione nei casi in cui l'impianto sospende le proprie attività di produzione in via temporanea.

3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione devono

a) comunicare al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso

b) inviare al Comitato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), tramite il registro una dichiarazione sulla quantità di emissioni rilasciate dall'impianto fino alla data della chiusura. La dichiarazione deve essere corredata di attestato di verifica di cui all'articolo 16

c) restituire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto così come da dichiarazione di cui alla lettera a).

4. L'amministratore del registro procede alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni restituite ai sensi del comma 3, lettera c).

5. Nei casi di parziale chiusura o sospensione, per i quali le condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo a parte dell'impianto, i gestori devono comunicare al Comitato almeno sessanta giorni prima della data di prevista chiusura o sospensione parziale ed inoltrare la richiesta di aggiornamento della autorizzazione.

6. Il PNA di cui all'articolo 10, definisce i criteri per l'individuazione e le modalità di gestione degli impianti in stato di chiusura ovvero in stato di sospensione incluse quelle parziali.

Art. 22 - Nuovi entranti

1. L'assegnazione delle quote ai nuovi entranti tiene in considerazione

a) le migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel caso di impianti o parti di impianto costruiti ex-novo

b) eventuali assegnazioni e rilasci precedenti nel caso di impianti esistenti o ripresa di attività

c) le capacità di produzione e previsione di attività dell'impianto

d) livelli di utilizzo della capacità di produzione registrati nell'ambito del settore di appartenenza.

2. Il Comitato definisce, nell'ambito del PNA di cui all'articolo 10, i criteri per l'individuazione e le modalità di assegnazione delle quote agli impianti nuovi entranti.

 

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